Con l’ordinanza n.5603/2020 depositata il 28 febbraio 2020
la I sezione della Corte di Cassazione ha posto l’attenzione sulla tematica riguardante l’eventuale erogazione e quantificazione dell’assegno di mantenimento da versare alla ex moglie che lavora in nero, il cui reddito da lavoro non è pertanto quantificabile, non potendosi provare quale sia il suo effettivo guadagno.
…considerazioni
Alla luce della sentenza di cui sopra secondo la giurisprudenza, anche uno stipendio da lavoro in nero contribuisce a costituire la capacità reddituale della moglie (Cass.21047/2004).
In buona sostanza La Corte ha stabilito che il lavoro del coniuge, seppur irregolare, costituisce un elemento della capacità lavorativa e, quindi, della capacità di guadagno della moglie. La retribuzione percepita in nero viene, quindi, presa a tutti gli effetti in considerazione ai fini della valutazione e della quantificazione del diritto all’assegno di mantenimento.
Ciò significa che il Giudice ben potrà negare (o ridurre proporzionalmente) il mantenimento richiesto dalla moglie anche nel caso in cui quest’ultima svolga un’attività lavorativa ” irregolare” (Cass. 19042 /2003).